Cronaca

Processo Veneto Banca, l'appello dell'avvocato difensore: «La fase istruttoria è stata celebrata inutilmente»

Ermenegildo Costabile, legale di Vincenzo Consoli, condannato a quattro anni in primo grado per falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, in centodue pagine motiva il ricorso ai giudici veneziani. «Oscurate le molteplici e convergenti emergenze a favore della difesa che sono giunte da tutta una serie di testimoni ascoltati in dibattimento»

Vincenzo Consoli, condannato in primo grado a quattro anni per falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza

E' di centodue pagine il ricorso presentato alla Corte d'Appello di Venezia da Emernegildo Costabile, legale di Vincenzo Consoli, l'ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca, che il 4 febbraio scorso è stato condannato a 4 anni anni di reclusione per la vicenda legata al crac della ex popolare, finita in amministrazione coatta amministrativa nel luglio del 2017. La data non è ancora stata fissata ed è certo che almeno un reato (il falso in prospetto) è già andato in prescrizione mentre il secondo - l'ostacolo alla vigilanza - verrà spazzato via dallo scorrere del tempo nell'agosto del prossimo anno.

«La fase istruttoria è stata celebrata inutilmente - scrive il difensore nell'atto di appello - perché nella motivazione non ha trovato spazio la valutazione della prova formata nel giudizio, schiacciata da quella precostituita su cui fa affidamento il Tribunale, oscurando le molteplici e convergenti emergenze a favore della difesa che sono giunte da tutta una serie di testimoni ascoltati in dibattimento».

l ricorso spiega che, dal punto di vista della difesa, il falso in prospetto non esiste perché il documento relativo al prospetto l'avrebbe scritto il consiglio di amministrazione e Consoli si sarebbe limitato solo a firmarlo, senza averci inciso in alcun modo.  Le "baciate" poi non sarebbero state dimostrate dal momento che  non sono stati forniti i documenti che provano che il collocamento dei titoli e la concessione dei finanziamenti fossero in effetti contestuali.

Criticata è anche la determinazione della pena, in particolare perchè «si sono prodotte conseguenze in termini di danni, derivanti dalle condotte di reato, anche nei confronti dello stesso imputato».


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